33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino;
34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo.
35 E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto.
36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo.