4 «Se uno ha un campo o una vigna per pascolare il suo bestiame, e lo lascia andare in un altro campo, deve risarcire il danno con i prodotti migliori del suo campo o della sua vigna.
5 «Se il fuoco appiccato a cespugli spinosi si propaga e brucia un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano appena germogliato, il responsabile deve pagare i danni».
6 «Se uno dà al vicino argento oppure oggetti da custodire, e poi nella casa di quest’ultimo viene commesso un furto, se il ladro viene trovato, tocca a lui restituire il doppio.
7 Ma se il ladro non viene trovato, il padrone della casa derubata deve giurare alla presenza di Dio che non ha rubato quello che apparteneva al suo vicino.
8 «Quando uno sospetta che un altro gli abbia preso un bue, o un asino, o un montone, o un mantello, o un qualunque oggetto perduto, la causa deve essere decisa alla presenza di Dio: chi è dichiarato colpevole da Dio, deve restituire il doppio all’altro.
9 «Quando uno affida a un altro un asino o un bue o un capo di bestiame piccolo o una qualsiasi bestia e la bestia muore o ha una frattura o è portata via senza che ci siano testimoni,
10 il depositario giurerà solennemente di fronte al Signore che non voleva impadronirsi della proprietà del suo prossimo. Se la bestia non è stata rubata, il proprietario si accontenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a restituire;