10 Quando tu farai alcun presto al tuo prossimo, non entrare in casa sua, per prender pegno da lui.
11 Stattene fuori, e portiti colui, al qual tu farai il presto, il pegno fuori.
12 E s'egli è povero uomo, non ti porre a giacere, avendo ancora il suo pegno.
13 Del tutto rendigli il pegno, al tramontar del sole; acciocchè egli possa giacer ne' suoi panni, e ti benedica; e ciò ti sarà giustizia nel cospetto del Signore Iddio tuo.
14 Non fraudare il mercenario povero e bisognoso, chi ch'egli si sia de' tuoi fratelli, o de' forestieri che saranno nel tuo paese, dentro alle tue porte.
15 Dagli il suo premio al suo giorno, e non tramonti il sole avanti che tu gliel'abbia dato; conciossiachè egli sia povero, e che l'anima sua s'erga a quello; acciocchè egli non gridi contro a te al Signore, e non vi sia in te peccato.
16 Non facciansi morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri; facciasi morir ciascuno per lo suo proprio peccato.