1 QUANDO vi sarà lite fra alcuni, ed essi verranno in giudicio, giudichinli i Giudici, e giustifichino il giusto, e condannino il reo.
2 E se il reo ha meritato d'esser battuto, faccialo il giudice gittare in terra, e battere in sua presenza, secondo il merito del suo misfatto, a certo numero di battiture.
3 Facciagli dare quaranta battiture, e non più; che talora, se continuasse a fargli dare una gran battitura oltre a questo numero, il tuo fratello non fosse avvilito nel tuo cospetto.
4 Non metter la museruola in bocca al bue, mentre trebbia.
5 QUANDO alcuni fratelli dimoreranno insieme, e un d'essi morrà senza figliuoli, non maritisi la moglie del morto fuori ad un uomo strano; il suo cognato venga da lei, e prendasela per moglie, e sposila per ragion di cognato.
6 E il primogenito ch'ella partorirà, nasca a nome del fratello morto del marito; acciocchè il suo nome non sia spento in Israele.
7 E se non aggrada a quell'uomo di prender la sua cognata, vada la sua cognata alla porta, agli Anziani, e dica: Il mio cognato ricusa di suscitar nome al suo fratello in Israele; egli non vuole sposarmi per ragion di cognato.