48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de' suoi fratelli.
49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo.
50 E faccia ragione col suo comperatore, dall'anno che gli si sarà venduto fino all'anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch'egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario.
51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de' danari della sua compera, per suo riscatto.
52 E se vi restano pochi anni fino all'anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire.
53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto.
54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l'anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli.