29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso.
30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto.
31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge.
32 Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue.
33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino;
34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo.
35 E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto.