19 E se colui che ha consacrato il campo, pur vuol riscattarlo, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto dei danari di essa, e resti il campo suo.
20 Ma, se egli non riscatta il campo, e il campo è venduto ad un altro, non possa più riscattarlo.
21 E quando il comperatore ne uscirà al Giubileo, sia cosa sacra al Signore, come campo d’interdetto; appartenga esso in proprio al Sacerdote.
22 E se alcuno ha consacrato al Signore un campo da sè comperato, il qual non sia de’ campi della sua eredità;
23 faccia il Sacerdote ragione col comperatore della somma della tua estimazione, secondo il tempo che vi sarà fino all’anno del Giubileo; e dia colui in quello stesso giorno il prezzo da te posto; è cosa sacra al Signore.
24 Nell’anno del Giubileo ritorni il campo a colui da chi esso l’avrà comperato, a colui di cui sarà la proprietà del terreno.
25 Or sia ogni tua estimazione a siclo di Santuario; sia il siclo di venti oboli.