3 E quando una femmina avrà votato un voto al Signore, e si sarà obbligata per obbligazione in casa di suo padre, essendo ancor fanciulla;
4 se suo padre ha inteso il suo voto, e la sua obbligazione, con la quale ella si è obbligata sopra l’anima sua, e non ne le fa motto; tutti i voti di essa saranno fermi, e ogni obbligazione, con la quale ella si sarà obbligata sopra l’anima sua, sarà ferma.
5 Ma, se suo padre, nel giorno ch’egli avrà intesi tutti i suoi voti, e le sue obbligazioni, con le quali ella si sarà obbligata sopra l’anima sua, la disdice; que’ voti non saranno fermi, e il Signore le perdonerà; conciossiachè suo padre l’abbia disdetta.
6 E se pure è maritata, avendo ancora sopra sè i suoi voti, o la promessa fatta con le sue labbra, con la quale si sarà obbligata sopra l’anima sua;
7 e il suo marito l’intende, e nel giorno stesso che l’avrà inteso, non ne le fa motto; i voti di essa, e le sue obbligazioni, con le quali si sarà obbligata sopra l’anima sua, saranno ferme.
8 Ma, se nel giorno stesso che il suo marito l’avrà inteso, egli la disdice, egli annulla il suo voto ch’ella avea sopra sè, e la promessa fatta con le sue labbra, con la quale ella si era obbligata sopra l’anima sua; e il Signore le perdonerà.
9 Ma, quant’è al voto della vedova, o della ripudiata, tutto ciò a che si sarà obbligata sopra l’anima sua, sarà fermo contro a lei.