6 E se pure è maritata, avendo ancora sopra sè i suoi voti, o la promessa fatta con le sue labbra, con la quale si sarà obbligata sopra l’anima sua;
7 e il suo marito l’intende, e nel giorno stesso che l’avrà inteso, non ne le fa motto; i voti di essa, e le sue obbligazioni, con le quali si sarà obbligata sopra l’anima sua, saranno ferme.
8 Ma, se nel giorno stesso che il suo marito l’avrà inteso, egli la disdice, egli annulla il suo voto ch’ella avea sopra sè, e la promessa fatta con le sue labbra, con la quale ella si era obbligata sopra l’anima sua; e il Signore le perdonerà.
9 Ma, quant’è al voto della vedova, o della ripudiata, tutto ciò a che si sarà obbligata sopra l’anima sua, sarà fermo contro a lei.
10 E se la donna fa voto, ovvero si obbliga per obbligazione sopra l’anima sua, con giuramento, essendo in casa del suo marito;
11 e il suo marito l’intende, e non ne le fa motto, e non la disdice, sieno fermi tutti i suoi voti; sia parimente ferma ogni obbligazione, con la quale ella si sarà obbligata sopra l’anima sua.
12 Ma se, nel giorno stesso che il suo marito li avrà intesi, egli del tutto li annulla; cosa alcuna che le sia uscita di bocca, o voto, od obbligazione sopra l’anima sua, non sarà ferma; il suo marito ha annullate quelle cose, e il Signore le perdonerà.