8 Ma, se nel giorno stesso che il suo marito l’avrà inteso, egli la disdice, egli annulla il suo voto ch’ella avea sopra sè, e la promessa fatta con le sue labbra, con la quale ella si era obbligata sopra l’anima sua; e il Signore le perdonerà.
9 Ma, quant’è al voto della vedova, o della ripudiata, tutto ciò a che si sarà obbligata sopra l’anima sua, sarà fermo contro a lei.
10 E se la donna fa voto, ovvero si obbliga per obbligazione sopra l’anima sua, con giuramento, essendo in casa del suo marito;
11 e il suo marito l’intende, e non ne le fa motto, e non la disdice, sieno fermi tutti i suoi voti; sia parimente ferma ogni obbligazione, con la quale ella si sarà obbligata sopra l’anima sua.
12 Ma se, nel giorno stesso che il suo marito li avrà intesi, egli del tutto li annulla; cosa alcuna che le sia uscita di bocca, o voto, od obbligazione sopra l’anima sua, non sarà ferma; il suo marito ha annullate quelle cose, e il Signore le perdonerà.
13 Il marito di essa ratificherà, o annullerà qualunque voto e qualunque giuramento, col quale ella si sarà obbligata di affliggere l’anima sua.
14 E se pure il suo marito non ne le fa motto d’un giorno all’altro, egli ha ratificati tutti i voti di essa, o qualunque obbligazione ch’ella avea sopra sè; egli li ha ratificati; perciocchè egli non ne le ha fatto motto nel giorno stesso che li ha intesi.