1 «Alla fine di ogni settennio celebrerete l’anno di remissione.
2 Ecco la regola di questa remissione: ogni creditore sospenderà il suo diritto relativo al prestito fatto al suo prossimo; non esigerà il pagamento dal suo prossimo o dal fratello, quando si sarà proclamato l’anno di remissione in onore del Signore.
3 Potrai esigerlo dallo straniero, ma sospenderai il tuo diritto su ciò che tuo fratello avrà di tuo.
4 Così non vi sarà nessun povero in mezzo a voi, poiché il Signore senza dubbio ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà in eredità, perché tu lo possegga.