2 Se il colpevole avrà meritato di essere frustato, il giudice lo farà gettare a terra e colpire in sua presenza con un numero di frustate proporzionato alla gravità della sua colpa.
3 Gli farà dare non più di quaranta frustate, per timore che tuo fratello resti disonorato agli occhi tuoi, qualora si oltrepassasse di molto questo numero di colpi.
4 Non metterai la museruola al bue che trebbia il grano.
5 «Se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori, con uno straniero; suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato;
6 e il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto, affinché questo nome non sia estinto in Israele.
7 Se quell’uomo non vuole prendere sua cognata, la cognata salirà alla porta, dagli anziani, e dirà: “Mio cognato rifiuta di far rivivere in Israele il nome di suo fratello; egli non vuole compiere verso di me il suo dovere di cognato”.
8 Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Può darsi che egli persista e dica: “Non voglio prenderla”.