1 «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.
2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio.
3 Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato.
4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.