2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio.
3 Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato.
4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.
5 Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.
6 Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.
7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.
8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino.