14 Se uno consacra la sua casa perché sia cosa santa al Signore, il sacerdote ne farà la stima secondo che essa sia buona o cattiva; l’interessato si atterrà alla stima fatta dal sacerdote.
15 Se colui che ha consacrato la sua casa la vuole riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della stima e sarà sua.
16 Se uno consacra al Signore un terreno di sua proprietà, ne farai la stima in ragione della semenza: cinquanta sicli d’argento per un comer di seme d’orzo.
17 Se consacra la sua terra dall’anno del giubileo, il prezzo resterà fissato secondo la tua stima;
18 ma se la consacra dopo il giubileo, il sacerdote ne valuterà il prezzo in ragione del numero degli anni che rimangono fino al giubileo successivo e si farà una detrazione dalla tua stima.
19 Se colui che ha consacrato il pezzo di terra lo vuole riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della tua stima e resterà suo.
20 Ma se non riscatta il pezzo di terra e lo vende a un altro, non lo si potrà più riscattare;