22 Se uno consacra al Signore un pezzo di terra che egli ha comprato e che non faceva parte della sua proprietà,
23 il sacerdote ne valuterà il prezzo secondo la stima fino all’anno del giubileo; quel tale pagherà il giorno stesso il prezzo fissato come cosa consacrata al Signore.
24 L’anno del giubileo la terra tornerà alla persona da cui fu comprata e del cui patrimonio faceva parte.
25 Tutte le tue stime si faranno in sicli del santuario; il siclo è di venti ghere.
26 Però nessuno potrà consacrare i primogeniti del bestiame, i quali appartengono già al Signore, perché primogeniti; vitello o agnello che siano, appartengono al Signore.
27 E se si tratta di un animale impuro, lo si riscatterà al prezzo della tua stima, aggiungendovi un quinto; se non è riscattato, sarà venduto al prezzo della tua stima.
28 Nondimeno, tutto ciò che uno avrà consacrato al Signore per voto d’interdetto, fra le cose che gli appartengono, si tratti di una persona, di un animale o di un pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà essere né venduto, né riscattato; ogni interdetto è cosa interamente consacrata al Signore.