11 «“Questa è la legge del sacrificio di riconoscenza, che si offrirà al Signore.
12 Se qualcuno lo offre come ringraziamento, offrirà il sacrificio di ringraziamento con l’aggiunta di focacce azzime intrise con olio, gallette senza lievito unte con olio e fior di farina cotto in forma di focacce intrise d’olio.
13 Oltre alle focacce, potrà offrire pane lievitato, in occasione del suo sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza.
14 Di ognuna di queste offerte si presenterà una parte come oblazione elevata al Signore; essa sarà del sacerdote che avrà fatto l’aspersione del sangue del sacrificio di riconoscenza.
15 La carne del sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza sarà mangiata il giorno stesso in cui esso è offerto; non se ne lascerà nulla fino alla mattina.
16 Ma se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che egli la offrirà, e quel che ne rimane dovrà essere mangiato l’indomani;
17 ma quello che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno dovrà essere bruciato.