1 Alla fine d’ogni settennio celebrerete l’anno di remissione.
2 Ed ecco il modo di questa remissione: Ogni creditore sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo; non esigerà il pagamento dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l’anno di remissione in onore dell’Eterno.
3 Potrai esigerlo dallo straniero; ma quanto a ciò che il tuo fratello avrà del tuo, sospenderai il tuo diritto.
4 Nondimeno, non vi sarà alcun bisognoso tra voi; poiché l’Eterno senza dubbio ti benedirà nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità, perché tu lo possegga,
5 purché però tu ubbidisca diligentemente alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti, che oggi ti do.