2 Ed ecco il modo di questa remissione: Ogni creditore sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo; non esigerà il pagamento dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l’anno di remissione in onore dell’Eterno.
3 Potrai esigerlo dallo straniero; ma quanto a ciò che il tuo fratello avrà del tuo, sospenderai il tuo diritto.
4 Nondimeno, non vi sarà alcun bisognoso tra voi; poiché l’Eterno senza dubbio ti benedirà nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità, perché tu lo possegga,
5 purché però tu ubbidisca diligentemente alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti, che oggi ti do.
6 Il tuo Dio, l’Eterno, ti benedirà come t’ha promesso, e tu farai dei prestiti a molte nazioni, e non prenderai nulla in prestito; dominerai su molte nazioni, ed esse non domineranno su te.
7 Quando vi sarà in mezzo a te qualcuno de’ tuoi fratelli che sia bisognoso in una delle tue città nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà, non indurerai il cuor tuo, e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso;
8 anzi gli aprirai largamente la mano e gli presterai quanto gli abbisognerà per la necessità nella quale si trova.