1 Quando sorgerà una lite fra alcuni, e verranno in giudizio, i giudici che li giudicheranno assolveranno l’innocente e condanneranno il colpevole.
2 E se il colpevole avrà meritato d’esser battuto, il giudice lo farà distendere per terra e battere in sua presenza, con un numero di colpi proporzionato alla gravità della sua colpa.
3 Gli farà dare non più di quaranta colpi, per tema che il tuo fratello resti avvilito agli occhi tuoi, qualora si oltrepassasse di molto questo numero di colpi.
4 Non metterai la musoliera al bue che trebbia il grano.
5 Quando de’ fratelli staranno assieme, e l’un d’essi morrà senza lasciar figliuoli, la moglie del defunto non si mariterà fuori, con uno straniero; il suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato;