2 E se il colpevole avrà meritato d’esser battuto, il giudice lo farà distendere per terra e battere in sua presenza, con un numero di colpi proporzionato alla gravità della sua colpa.
3 Gli farà dare non più di quaranta colpi, per tema che il tuo fratello resti avvilito agli occhi tuoi, qualora si oltrepassasse di molto questo numero di colpi.
4 Non metterai la musoliera al bue che trebbia il grano.
5 Quando de’ fratelli staranno assieme, e l’un d’essi morrà senza lasciar figliuoli, la moglie del defunto non si mariterà fuori, con uno straniero; il suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato;
6 e il primogenito ch’ella partorirà, succederà al fratello defunto e ne porterà il nome, affinché questo nome non sia estinto in Israele.
7 E se a quell’uomo non piaccia di prender la sua cognata, la cognata salirà alla porta dagli anziani e dirà: "Il mio cognato rifiuta di far rivivere in Israele il nome del suo fratello; ei non vuol compiere verso di me il suo dovere di cognato".
8 Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno; e se egli persiste e dice: "Non mi piace di prenderla",