1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.
2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non v’è delitto d’omicidio.
3 Se il sole era levato quand’avvenne il fatto, vi sarà delitto d’omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato.
4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.
5 Se uno arrecherà de’ danni a un campo altrui o ad una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.