6 Se divampa un fuoco e s’attacca alle spine sì che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.
7 Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti da custodire, e questi siano rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.
8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino.
9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti d’un bue o d’un asino o d’una pecora o d’un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: "E’ questo qui!" la causa d’ambedue le parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.
10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta stroppiata o è portata via senza che ci sian testimoni,
11 interverrà fra le due parti il giuramento dell’Eterno per sapere se colui che avea la bestia in custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a rifacimento di danni.
12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone d’essa.