17 Se consacra la sua terra dall’anno del giubileo, il prezzo ne resterà fissato secondo la tua stima;
18 ma se la consacra dopo il giubileo, il sacerdote ne valuterà il prezzo in ragione del numero degli anni che rimangono fino al giubileo, e si farà una detrazione dalla tua stima.
19 E se colui che ha consacrato il pezzo di terra lo vuol riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della tua stima, e resterà suo.
20 Ma se non riscatta il pezzo di terra e lo vende ad un altro, non lo si potrà più riscattare;
21 ma quel pezzo di terra, quando rimarrà franco al giubileo, sarà consacrato all’Eterno come una terra interdetta, e diventerà proprietà del sacerdote.
22 Se uno consacra all’Eterno un pezzo di terra ch’egli ha comprato e che non fa parte della sua proprietà,
23 il sacerdote ne valuterà il prezzo secondo la stima fino all’anno del giubileo; e quel tale pagherà il giorno stesso il prezzo fissato, giacché è cosa consacrata all’Eterno.