28 Nondimeno, tutto ciò che uno avrà consacrato all’Eterno per voto d’interdetto, di fra le cose che gli appartengono, sia che si tratti di una persona, di un animale o di un pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà esser né venduto, né riscattato; ogni interdetto è cosa interamente consacrata all’Eterno.