4 Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli resteranno proprietà del padrone, e lo schiavo se ne andrà da solo.
5 Ma se lo schiavo dichiara di voler bene al padrone, alla moglie e ai figli e non vuole andarsene libero,
6 allora il suo padrone lo condurrà alla presenza di Dio, lo farà avvicinare alla porta o allo stipite e gli forerà l’orecchio con un punteruolo. Da quel momento lo schiavo sarà suo per sempre.
7 «Se una ragazza è venduta dal padre come schiava, essa non sarà poi liberata come gli altri schiavi.
8 Se il padrone voleva prenderla in moglie, ma in seguito non gli piace più, deve permettere che il padre la riscatti. Il padrone non può venderla a mercanti stranieri perché così la tratterebbe in modo ingiusto.
9 Se egli l’ha comperata per darla in moglie a suo figlio, avrà gli stessi diritti delle figlie.
10 Se egli prende poi un’altra donna come seconda moglie, non potrà lasciar mancare alla prima il nutrimento, i vestiti e i diritti coniugali.