19 «Se il proprietario desidera riscattare il suo campo, per riprenderne possesso, deve pagare un quinto in più della somma fissata dal sacerdote.
20 «Se non riscatta il suo campo, ma lo vende a qualcun altro, non potrà più riscattarlo lui stesso:
21 al tempo del Giubileo, questo campo ritornerà al Signore, e diventerà proprietà dei sacerdoti, come un campo che è stato consacrato al Signore per sempre.
22 «Se qualcuno consacra al Signore un campo che ha acquistato e non ereditato,
23 il sacerdote ne stimerà il valore in base al numero di anni che restano fino al prossimo Giubileo, e il donatore verserà quel giorno stesso la somma stabilita. Il denaro sarà consacrato al Signore.
24 Ma al tempo del Giubileo, il campo ritornerà al primo proprietario, cioè a colui che l’ha ereditato.
25 «Ogni stima sarà fatta in base alla moneta del santuario, il cui pezzo base pesa dieci grammi».