44 Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li prenderete dalle nazioni che vi circondano; da queste comprerete lo schiavo e la schiava.
45 Potrete anche comprarne tra i figliuoli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra voi, tra i figliuoli ch'essi avranno generato nel vostro paese; e saranno vostra proprietà.
46 E li potrete lasciare in eredità ai vostri figliuoli dopo di voi, come loro proprietà; vi servirete di loro come di schiavi in perpetuo; ma quanto ai vostri fratelli, i figliuoli d'Israele, nessun di voi dominerà l'altro con asprezza.
47 Se un forestiero stabilito presso di te arricchisce, e il tuo fratello divien povero presso di lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia del forestiero,
48 dopo che si sarà venduto, potrà essere riscattato; lo potrà riscattare uno de' suoi fratelli;
49 lo potrà riscattare suo zio, o il figliuolo del suo zio; lo potrà riscattare uno de' parenti dello stesso suo sangue, o, se ha i mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé.
50 Farà il conto, col suo compratore, dall'anno che gli si è venduto all'anno del giubileo; e il prezzo da pagare si regolerà secondo il numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un lavorante.